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Le parti si presentano insieme al mediatore. La mediazione è una procedura
volontaria e può essere completata in qualunque momento da una o l'altra
delle parti implicate. Se soltanto una delle parti è presente, il mediatore,
incaricato da questa, può invitare l'altra parte ad accettare la mediazione,
fissando un termine. Se l'altra parte rifiuta o non si presenta in modo
ripetuto alle discussioni, si considera la mediazione non accettata.
L'inizio della mediazione è segnato dal momento della firma dell'accordo
della mediazione.
Le parti possono sollecitare molti mediatori che possono essere accompagnati
o assistiti da avvocati, conoscenze, genitori. Se la chiarificazione di
alcuni aspetti collegati ai settori specializzati è necessaria, il mediatore
può sollecitare il parere di uno specialista o di un esperto in nel settore
in questione l'accordo al quale cadono le parti è sempre conforme alla legge
e, secondo il caso, all'approvazione o all’autorizzazione dell'istanza
giudiziaria, del notaio o di qualsiasi altra autorità che ha la competenza
di risolvere il conflitto nell'assenza della mediazione. Comunque, si deve
precisare che le istanze giudiziarie non controllano il risultato della
mediazione, concretizzato sotto forma di verbale di risoluzione della
mediazione, ma possono avvertirla come una soluzione di questa procedura.
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